IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo  5,  comma  1,
lettera d); 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale», e, in particolare, la parte III,  concernente
«Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla  desertificazione,
di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione  delle  risorse
idriche»; 
  Visto l'articolo 63, comma 1, del predetto decreto  legislativo  n.
152 del 2006, come sostituito dall'articolo 51, comma 2, della  legge
28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale
per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso
eccessivo di risorse naturali», che istituisce in  ciascun  distretto
idrografico in cui e' ripartito il territorio nazionale,  l'Autorita'
di bacino distrettuale di seguito denominata «Autorita' di bacino»; 
  Visto l'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo  n.  152  del
2006, come sostituito dall'articolo  51,  comma  5,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 221, che suddivide l'intero territorio nazionale in
distretti idrografici, e, in particolare, la lett. e), che istituisce
il  distretto  idrografico   dell'Appennino   meridionale,   in   cui
confluiscono, tra gli altri, anche i bacini  della  Basilicata,  gia'
bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 
  Visti gli articoli 57, comma 1, lett. a), n. 2 e 65, comma  8,  66,
67 e 68 del citato decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  che  in
combinato  disposto,  disciplinano  la  procedura  per  l'adozione  e
l'approvazione dei piani di bacino e dei relativi stralci; 
  Visto, in particolare,  l'articolo  67,  comma  1,  del  richiamato
decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede che «Nelle more
dell'approvazione  dei  piani  di  bacino,  le  Autorita'  di  bacino
adottano, ai sensi dell'articolo  65,  comma  8,  piani  stralcio  di
distretto  per  l'assetto  idrogeologico  (PAI)  che  contengano   in
particolare l'individuazione delle aree a rischio  idrogeologico,  la
perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la
determinazione delle misure medesime»; 
  Dato  atto  che,  nelle  more   della   predisposizione   a   scala
distrettuale del piano stralcio per l'assetto idrogeologico,  restano
in vigore i piani stralcio predisposti dalle soppresse  Autorita'  di
bacino  nazionali,  interregionali   e   regionali,   ricadenti   nel
territorio del distretto dell'Appennino meridionale; 
  Visto il piano stralcio per la  difesa  dal  rischio  idrogeologico
della soppressa Autorita' di bacino interregionale della  Basilicata,
approvato dal Comitato istituzionale della  medesima  Autorita',  con
delibera n. 25 del 15 dicembre 2015; 
  Viste le Norme di attuazione (NdA) del Piano stralcio per la difesa
del rischio idrogeologico della Basilicata, approvate,  con  delibera
n. 26 del 5 dicembre 2001, dal Comitato istituzionale della soppressa
Autorita' di bacino interregionale della Basilicata,  aggiornate  con
delibera n. 25 del 16 dicembre 2015; 
  Visto l'articolo 25 delle norme di attuazione  del  piano  stralcio
per la difesa dal rischio idrogeologico dell'ex Autorita'  di  bacino
Basilicata,  adottato  con  delibera  n.  26  del  5  dicembre  2001,
rubricato «Aggiornamento del piano stralcio»,  il  quale  prevede  la
nomina di un nucleo tecnico amministrativo, deputato  all'espressione
della  proposta  di  parere  relativamente  alle  varianti  al  Piano
stralcio per l'assetto idrogeologico; 
  Visto l'articolo 26 delle norme  di  attuazione  del  citato  piano
stralcio,  rubricato  «Modalita'  di  espressione  dei  pareri»,  che
prevede la nomina, da parte  del  Segretario  generale,  di  apposite
«Commissioni tecniche» con  funzioni  meramente  istruttorie  per  il
rilascio dei  pareri  di  compatibilita'  con  la  pianificazione  di
bacino; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,  convertito,
con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120»; 
  Visto l'articolo 16  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  come
modificato dalla predetta legge n. 120 del 2020, il quale  stabilisce
l'obbligo di procedere comunque, laddove, il parere richiesto,  quale
atto consultivo attinente alla fase dell'istruttoria del procedimento
tecnico-amministrativo, non sia stato reso nei tempi prescritti; 
  Considerato  che,  nelle  more  della   predisposizione   a   scala
distrettuale del piano di gestione del rischio da frana distrettuale,
l'Autorita' di bacino  distrettuale  dell'Appennino  meridionale  sta
procedendo alla revisione ed omogeneizzazione dei  piani  di  assetto
idrogeologico - frane e alluvioni, ad  oggi  vigenti,  a  livello  di
perimetrazione della  pericolosita'  e  del  rischio  del  territorio
distrettuale,  compreso  quello  della  Basilicata,   nonche',   alla
definizione, in ambito distrettuale, del  percorso  tecnico-normativo
di semplificazione  e  di  omogeneizzazione  delle  norme  dei  piani
stralcio; 
  Considerato che  il  parere  di  compatibilita'  dell'Autorita'  di
bacino  e'  rilasciato  ai  fini  della   necessaria   coerenza   tra
pianificazione   di   bacino   e   pianificazione   territoriale    e
sull'integrazione a scala provinciale e comunale  dei  contenuti  dei
piani stralcio; 
  Considerato, altresi', che l'Autorita' di bacino  distrettuale,  in
merito ai contenuti delle  norme  citate,  si  e'  adoperata  per  la
semplificazione di detto iter  tecnico-amministrativo  relativo  alle
riperimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico frane e alluvioni
e che, a tal fine, si e' reso necessario  semplificare  anche  alcuni
passaggi procedurali previsti dalle norme di attuazione, relative  ai
vari  piani  stralcio,  ritenuti  ripetitivi  nell'ambito  di  taluni
procedimenti amministrativi e  non  determinativi  del  provvedimento
finale; 
  Vista la delibera n. 10, con  la  quale  la  Conferenza  operativa,
nella seduta del 16 dicembre 2021, ha espresso parere favorevole alla
modifica degli articoli 25 e 26 delle Norme di attuazione  del  Piano
stralcio per l'assetto idrogeologico  della  soppressa  Autorita'  di
bacino interregionale della Basilicata; 
  Vista la delibera n. 3, con la quale  la  Conferenza  istituzionale
permanente, nella seduta del 20 dicembre 2021, ha adottato, ai  sensi
degli articoli 66, 67 e 68 del citato decreto legislativo n. 152  del
2006, il Progetto di variante alle  Norme  di  attuazione  del  Piano
stralcio  per  la  difesa  del   rischio   idrogeologico,   approvato
dall'Autorita' di bacino interregionale della Basilicata, inerente la
semplificazione  del  procedimento  per  il   rilascio   dei   pareri
tecnico-amministrativi di cui agli articoli 25 e 26 delle NdA; 
  Dato atto che, a seguito della  citata  delibera  della  Conferenza
istituzionale permanente n. 3 del 20 dicembre 2021, gli articoli 25 e
26 delle NdA, con l'approvazione del progetto di variante  alle  NdA,
hanno assunto la seguente formulazione: 
    Art. 25 c. 1 (Aggiornamento dei Piani Stralcio). -   (...Omissis)
Le  valutazioni  tecniche  sono  eseguite  nella  medesima  modalita'
impiegata nell'espressione dei pareri di cui al seguente art. 26. 
    Art. 26 (Modalita' di espressione dei pareri). -  1. I  pareri  e
le valutazioni tecniche di cui agli articoli 4-bis,  10,  11,  16,17,
18, 21, 22, 25 e 30 delle presenti norme di attuazione sono  espressi
dal Segretario generale e/o dal dirigente delegato, entro il  termine
di novanta giorni dall'avvio del procedimento. 
    2. L'istruttoria per il rilascio dei pareri di compatibilita', ai
fini  della  necessaria  coerenza  tra  pianificazione  di  bacino  e
pianificazione territoriale e sull'integrazione a scala provinciale e
comunale dei contenuti dei Piani stralcio e' effettuata dagli  uffici
della S.T.O. dell'Autorita' di distretto. 
    3. L'Autorita'  di  distretto  puo'  chiedere  integrazioni  alla
documentazione trasmessa entro trenta giorni  dal  ricevimento  della
stessa. In questo caso i  termini  di  conclusione  del  procedimento
restano sospesi fino al ricevimento della documentazione richiesta. 
  Preso atto che l'Autorita' di bacino ha  avviato  la  procedura  di
consultazione e di presentazione di eventuali osservazioni  da  parte
degli interessati, secondo le vigenti disposizioni di legge,  per  un
periodo di novanta giorni, a decorrere dalla  data  di  pubblicazione
dell'avviso  di  adozione  del  progetto  di  variante nella Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2022; 
  Visto che non sono pervenute osservazioni in merito al Progetto  di
variante alle Norme di attuazione (NdA) del  Piano  stralcio  per  la
difesa del rischio idrogeologico; 
  Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza  programmatica
della Regione Basilicata nella seduta del 2 marzo 2023 in  merito  al
progetto di variante; 
  Vista  la  delibera  n.  1  con  cui  la  Conferenza  istituzionale
permanente  dell'Autorita'  di  bacino  distrettuale   dell'Appennino
meridionale, nella seduta del 19 aprile 2023, ha adottato la variante
alle Norme di attuazione (NdA) del piano stralcio per la  difesa  del
rischio   idrogeologico   della   soppressa   Autorita'   di   bacino
interregionale  della  Basilicata,  relativa   alla   semplificazione
dell'iter del procedimento  tecnico-amministrativo  per  il  rilascio
delle valutazioni tecniche e dei pareri di cui agli articoli 25 e  26
delle predette NdA; 
  Vista la nota n. 46266 del 6 novembre 2023,  con  cui  il  Capo  di
Gabinetto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  acquisito  il
parere  del  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,
rappresenta  di  non  avere  osservazioni  da   formulare   ai   fini
dell'ulteriore corso del provvedimento; 
  Visto il parere n. 304/CSR espresso, ai sensi dell'articolo 57  del
decreto legislativo 152 del 2006, dalla Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, nella seduta del 6 dicembre 2023; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 febbraio 2024; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   sicurezza
energetica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvata la variante alle  Norme  di  attuazione  (NdA)  del
Piano  stralcio  per  la  difesa  del  rischio  idrogeologico   della
soppressa Autorita' di bacino interregionale della Basilicata di  cui
in premessa, ora  confluita  nell'Autorita'  di  bacino  distrettuale
dell'Appennino meridionale, cosi' come adottata  con  delibera  della
Conferenza  istituzionale  permanente  della  predetta  Autorita'  di
bacino  distrettuale  n.  1  del  19  aprile  2023,  concernente   la
semplificazione  del  procedimento  tecnico-amministrativo   per   il
rilascio delle valutazioni tecniche e dei pareri di cui agli articoli
25 e 26 delle predette  NdA,  che  vengono  novellati  in  base  alle
disposizioni seguenti: 
    a) il primo comma dell'articolo 25 viene sostituito con: 
      «Art.  25  c.  1  (Aggiornamento  dei   Piani   stralcio).   - 
(...Omissis) Le valutazioni tecniche  sono  eseguite  nella  medesima
modalita' impiegata nell'espressione dei pareri di  cui  al  seguente
art. 26. 
    b) l'articolo 26 viene interamente sostituito da: 
      Art. 26 (Modalita' di espressione dei pareri). - 1. I pareri  e
le valutazioni tecniche di cui agli articoli 4 bis,  10,  11,  16,17,
18, 21, 22, 25 e 30 delle presenti norme di attuazione sono  espressi
dal Segretario generale e/o dal dirigente delegato, entro il  termine
di novanta giorni dall'avvio del procedimento. 
      2. L'istruttoria per il rilascio dei pareri di  compatibilita',
ai fini della necessaria coerenza  tra  pianificazione  di  bacino  e
pianificazione territoriale e sull'integrazione a scala provinciale e
comunale dei contenuti dei Piani stralcio e' effettuata dagli  uffici
della S.T.O. dell'Autorita' di distretto. 
      3. L'Autorita' di distretto  puo'  chiedere  integrazioni  alla
documentazione trasmessa entro trenta giorni  dal  ricevimento  della
stessa. In questo caso i  termini  di  conclusione  del  procedimento
restano sospesi fino al ricevimento della documentazione richiesta».